1 – Gli interventi per migliorare l’efficienza energetica di un edificio sono di tre tipi
- Isolamento termico: tetto, muri perimetrali, serramenti e pavimenti vengono isolati dagli sbalzi di temperatura
- Adozione di nuovi sistemi di produzione di energia, per esempio l’installazione di pannelli fotovoltaici
- Miglioramenti all’impianto di riscaldamento, per esempio la sostituzione della vecchia caldaia con una di nuova generazione
Per gli interventi di efficientamento energetico è possibile richiedere l’agevolazione fiscale (ECOBONUS), ma ancora per pochi mesi!
2 – Sta per scadere il termine per richiedere l’ECOBONUS: hai tempo solo fino al 31 dicembre 2017
La legge di Bilancio 2017 ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento energetico. L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
Vale per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017 e vi rientrano questi interventi:
- riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
- miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)
- installazione di pannelli solari
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
Per maggiori informazioni rimandiamo al sito dell’Agenzia delle Entrate.
Fra gli interventi più efficaci per il miglioramento termico c’è anche la coibentazione a cappotto, ma quale scegliere?
3 – Isolamento a cappotto: meglio esterno o interno? Meglio l’esterno, quando è possibile
Con l’isolamento a cappotto vengono fissati alle pareti dei pannelli isolanti. Il cappotto può essere esterno (se i pannelli vengono applicati esternamente) o interno (se vengono applicati sui muri interni). Fra i due, il cappotto esterno è il migliore perché elimina i “ponti termici” (travi, pilastri, solai…) che sono fra i principali conduttori di freddo. Con l’isolamento esterno la parete viene protetta dalle escursioni termiche mantenendo la muratura calda nei mesi invernali e fresca nei mesi estivi ed il rischio che si formino muffe è minore.
Quando non è possibile applicare i pannelli esternamente, si può optare per il cappotto interno, ma il risultato non è altrettanto efficace. Non solo, un cappotto interno applicato male può causare condensa e la proliferazione di muffe.
Leggi anche: Rivestimento a cappotto esterno: con quali materiali e quanto dura?
Se l’intervento rientra fra i lavori di ristrutturazioni importanti, potrebbe essere necessario l’APE.
4 – Attestato di Prestazione Energetica (APE): cos’è, quando è obbligatorio e quando non lo è
L’Attestato di Prestazione Energetica (APE), noto anche come “certificato energetico”, è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica quali sono gli interventi migliorativi che possono renderlo più efficiente dal punto di vista energetico.
L’APE è obbligatorio in caso di:
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- Costruzione di nuovi edifici o interventi assimilabili
L’APE è obbligatorio per gli edifici nuovi, che devono rispettare i requisiti minimi di prestazione energetica per poter ottenere il permesso di costruzione. Sono assimilati a edifici di nuova costruzione anche quelli che devono essere demoliti e poi ricostruiti ed i nuovi volumi climatizzati ad ampliamento di edifici esistenti, per un minimo del 15% del volume iniziale o di 500 metri cubi. - Compravendita o locazione di edifici esistenti
Per gli edifici esistenti, l’APE è obbligatorio in caso di compravendita e di nuovo contratto di locazione. Il proprietario deve mostrare l’APE in fase di trattativa e consegnarlo all’atto della firma del contratto. - Lavori di ristrutturazione importante
L’APE è obbligatorio in caso di lavori di ristrutturazione o interventi su elementi dell’involucro esterno dell’edificio con una superficie complessiva superiore al 25% dello stesso: per esempio può essere necessario in caso di rifacimento di facciata, balconi e terrazzi in condominio o di rifacimento del tetto condominiale.
- Costruzione di nuovi edifici o interventi assimilabili
L’APE non è obbligatorio per:
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- edifici di culto
- fabbricati isolati con superficie < 50 mq
- fabbricati agricoli, industriali e artigianali senza impianti di climatizzazione
- parcheggi multipiano, garage, locali caldaia, cantine, depositi, ruderi
- fabbricati in costruzione per cui non si ha l’abitabilità o l’agibilità al momento della compravendita
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Per gli edifici di nuova costruzione o quelli esistenti che devono subire una ristrutturazione importante sono stati innalzati i criteri relativi al fabbisogno di energia. Stiamo parlando degli edifici NZEB.
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5 – Edifici a energia quasi zero (NZEB): gli “edifici del futuro” sono già una realtà
Prima del 2021, tutti gli edifici di nuova costruzione o soggetti ad una ristrutturazione importante di primo livello, cioè gli interventi che interessano più del 50% della superficie disperdente esterna e l’eventuale rifacimento dell’impianto termico invernale e/o estivo, dovranno essere a fabbisogno di energia quasi zero (NZEB). Gli edifici pubblici dovranno rispondere ai requisiti NZEB prima del 2019.
In Emilia Romagna e Lombardia, per i nuovi edifici la data è stata anticipata al 2016, per gli edifici pubblici al 2017 e per tutti gli altri edifici al 2019.
Un edificio NZEB è un fabbricato ad altissima prestazione energetica in cui il fabbisogno energetico è molto basso o quasi nullo ed è ottenuto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta in loco.
Per maggiori informazioni consulta il portale 4E dell’ENEA.
VUOI MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA DEL TUO CONDOMINIO?
La sostituzione dei rivestimenti tradizionali in intonaco e tinta con rivestimenti esterni termoisolanti in cappotto è un intervento efficace che riduce i ponti termici e mantiene la muratura calda d’inverno e fresca d’estate.